Agevolazione mafiosa si applica al concorrente consapevole dell'altrui finalità

L'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ex art. 416-bis, comma 1, c.p., ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale, con la conseguenza che, nel reato concorsuale, questa si applica al concorrente non animato da tale scopo che risulti consapevole dell'altrui finalità.

Questo è quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 3 marzo 2020, n. 8545 (testo in calce).


Il contrasto giurisprudenziale

La questione di diritto sulla quale sono intervenute le Sezioni Unite è se l'aggravante speciale già contemplata dall'art. 7 del d.l. n. 152/1991, e inserita nell'art. 416-bis, comma 1, c.p., la quale prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva o soggettiva, concernendo la direzione della volontà.

Attraverso detta aggravante si dispone un aumento di pena prevista per qualsiasi reato, nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato realizzato con l'utilizzo della forza intimidatoria che, a prescindere da qualsiasi legame del suo autore con l'organizzazione mafiosa o con l'esistenza stessa di tale compagine in quel dato contesto, ne mutui le modalità di azione, per proporre il clima di assoggettamento che le è caratteristico. La disposizione evidenzia un duplica carattere preventivo: evitare fenomeni emulativi, forieri di un rafforzamento della tipica struttura mafiosa, e liberare i soggetti passivi dal potenziale giogo conseguente a tali atti, restituendo loro strumenti per una veloce reazione, a tutela della libertà di autodeterminazione.


Un primo orientamento

Secondo un primo orientamento l'aggravante sarebbe integrata da un elemento oggettivo, attinente alle modalità dell'azione, quindi riconducibile alle circostanze di natura oggettiva, ai sensi dell'art. 70 c.p., con conseguente estensibilità ai concorrenti, ex art. 59, comma 2, c.p., purché conosciuta e conoscibile.


L'orientamento opposto

Secondo il diverso orientamento che ritiene l'aggravante di natura soggettiva, questa sarebbe integrata da un atteggiamento psicologico, per lo più definito in termini di dolo specifico: occorrerebbe che l'agente, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale integrante l'elemento oggettivo del reato base, agisca per un particolare fine, ovvero quello di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, la cui realizzazione non è necessaria per l'integrazione dell'aggravante. Si tratterebbe, quindi, di aggravante avente natura soggettiva in quanto concernente i motivi a delinquere, l'intensità del dolo e valutate solo riguardo alla persona cui si riferiscono, non estendendosi ai concorrenti nel reato.

Posto che, secondo alcune pronunce di legittimità, occorre la necessità dell'accertamento del dolo specifico, in altre l'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere applicata al concorrente nel reato, ex art. 118 c.p., non solo quando risulti che lo stesso abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, ma anche quando abbia fatta propria tale finalità perseguita da un altro concorrente.

Secondo gli ermellini, l'esigenza perseguita dall'intervento novellatore di cui alla l. n. 19 del 1990, è stata quella di garantire l'eliminazione di qualsiasi riflesso di responsabilità oggettiva, anche su elementi non costitutivi del reato, per l'esigenza di ricollegare qualsiasi componente dell'illecito, costitutivo o circostanziale, alla volontà del soggetto agente. Le circostanze soggettive devono essere escluse dall'estensione ai concorrenti, posto che questa è circoscritta a quelle aggravanti attinenti alle sole intenzioni dell'agente, potenzialmente non riconoscibili dai concorrenti.

Questo induce a ritenere che il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59, comma 2, c.p., che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute. Tale disposizione è applicabile al concorrente ex art. 110 c.p., atteso che l'impostazione monistica del reato plurisoggettivo impone l'equivalenza degli apporti causali alla consumazione dell'azione concorsuale, così che la realizzazione della singola parte dell'azione, convergente verso il fine, consente di attribuire al partecipe l'intera condotta illecita, che rimane unitaria.

Occorre accertare se il compartecipe sia in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte.

In presenza di tali atti dimostrativi non si può negare che il compartecipe si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata e pur non agendo personalmente a tale fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti.


Il principio di diritto

Conseguentemente viene enunciato il principio di diritto secondo il quale l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis, comma 1, c.p., ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità.

Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/03/agevolazione-mafiosa-si-applica-al-concorrente-consapevole-dell-altrui-finalita