Vanessa Belfiore

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Coronavirus: FAQ in ambito penale

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. ed entrato in vigore in pari data, detta in due soli articoli ulteriori disposizioni che attuano il D.L. n. 6/2020, in tema di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo a tutta la penisola le misure già contemplate dal DPCM 8 marzo 2020, art. 1.

Di seguito le FAQ in tema di conseguenze penali in caso di violazione degli obblighi previsti dagli ultimi decreti.

Che cosa succede in caso di violazione degli obblighi previsti dal Dpcm del 9 marzo 2020 che estende all'intero territorio nazionale le misure che mirano a contenere il contagio Covid19?

La condotta dei contravventori è sanzionata con le pene dell’articolo 650 c.p. che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Tuttavia, nel caso si incorresse in questo tipo di contravvenzione l’ordinamento penale prevede l’oblazione speciale in base alla quale “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”.

Nel caso in cui il dipendente sul luogo di lavoro contragga il Coronavirus il datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile?

Nell'ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell'ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, potrebbe configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro - ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 - per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ove applicabile.

Quali misure deve assumere il datore di lavoro per evitare tra i suoi dipendenti rischi di contagio da Coronavirus?

A causa dall'emergenza COVID-19, i datori di lavoro sono chiamati in questi giorni ad intervenire su diversi fronti.

Tra questi uno dei principali è rappresentato dal rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare in base ai principi e agli obblighi rivenienti dalla Costituzione (art. 32), dal codice civile (art. 2087 c.c.) e, più nel dettaglio, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro).

I datori di lavoro non sono espressamente tenuti ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art. 28 del Decreto 81/2008 in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell'azienda.

I datori di lavoro sono sicuramente tenuti al rispetto alle normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività: i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e da altre leggi.

E’ comunque opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio. In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui vengano venduti prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti o mascherine protettive prive del marchio CE cosa si rischia penalmente il commerciante?

Nel caso in cui il commerciante metta in vendita prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti, la condotta integra il reato di «manovre speculative su merci» punito dall'art. 501 bis del Codice penale, reato che è stato introdotto con il decreto legge 704/1976 – dopo la crisi energetica del 1973 - per contrastare manovre speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo.

I cittadini che si imbattono in situazioni di questo genere possono fare una denuncia alla Guardia di finanza per fermare gli abusi.

Il comma 2 dell’articolo 501-bis punisce anche chi - in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni indicati nel comma precedente e nell’esercizio delle medesime attività - «ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità». In questo caso, il legislatore ha inteso colpire condotte che possono aggravare le speculazioni sui prezzi.

La condanna per l’articolo 501-bis comporta:

  1. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se il fatto è stato commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale;

  2. la pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della Giustizia, nonché nei Comuni dove l’imputato è residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata;

  3. l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità.

Nel caso invece in cui i commercianti mettano in vendita mascherine protettive prive del marchio CE, la condotta integra il reato di frode in commercio punito dall'articolo 515 del Codice penale che punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita. Il delitto tutela la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali, nonché la fiducia che negli stessi devono riporre i consumatori.

Se una persona in quarantena perché affetta da Coronavirus esce di casa o dal luogo di isolamento forzato o scappa da un ospedale che cosa rischia a livello penale?

In tal caso la persona è consapevole di poter contagiare qualcuno ed accetta il rischio anche dell’evento mortale di poter contagiare altri soggetti.

Il reato che ricorre in questo caso è quello di epidemia e si rischia fino alla pena dell'ergastolo.
Se da quei comportamenti segue la morte per contagio, ricorre l'ipotesi di omicidio prevista dall'articolo 575 del codice penale e si applica la reclusione non inferiore a 21 anni.

Cosa rischia chi esce di casa senza un valido motivo e nell'autocertificazione scrive che ad esempio sta andando dal medico o al lavoro ma non è vero?

In quel caso, il reato contestato è di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico come prevede l'articolo 483 del codice penale. La Cassazione assimila l'autocertificazione ad un atto pubblico, anche se questo proviene da un privato ed è scritto di proprio pugno. In aggiunta, ai trasgressori sarà contestata anche la violazione dell'articolo 650 del codice penale sulla "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" per il fatto di essere usciti di casa senza un valido motivo come previsto dal DPCM del 10.03.2020.

Se una persona sospetta di essere malato e non si mette in quarantena che cosa rischia penalmente?

Chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al Coronavirus deve mettersi in quarantena e segnalarlo al medico curante o alla Asl.

Se non lo fa rischia il procedimento penale per violazione del reato previsto dall'art. 650 c.p. "Inosservanza di provvedimenti dell’autorità" e per il reato di lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni. Se inoltre il soggetto dovesse contagiare persone malate o immunodepresse fino a provocarne la morte, il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso e la pena prevista in questo caso sarebbe quella della reclusione fino a 21 anni. La stessa cosa si verifica se chi sospetta di essere malato continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni.

In ogni caso, sarà necessario valutare quale sia il grado di consapevolezza del proprio stato di malattia e se il soggetto non abbia consapevolemente adottato alcuna cautela per evitare il contagio.

Quali reati possono essere commessi violando le misure del governo contenute nel decreto «Io resto a casa» di cui al Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale?

  • Reato di inosservanza dei provvedimenti delle autorità: punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. Lo commette chi esce di casa senza un valido motivo o tiene aperta un'attività commerciale, un ristorante o un bar, attività che devono attualmente restare chiuse per decreto;

  • Reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico: punito con la reclusione fino a due anni. Lo commette chi esce di casa e scrive sull'autocertificazione un motivo che non corrisponde a verità;

  • Delitto colposo contro la salute pubblica: punito con la reclusione fino a cinque anni. Lo commette chi diffonde germi patogeni provocando un'epidemia;

  • Reato di lesioni personali dolose punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni. Lo commette chi trasmette volontariamente il virus provocando così ad un'altra persona la malattia;

  • Omicidio punito con la reclusione non inferiore ai 21 anni. Potrebbe commetterlo chi sa di essere contagiato ed esce di casa, chi esce dalla quarantena obbligatoria o chi scappa da un ospedale e poi contagia un'altra persona che perde la vita a causa del virus Covid-19.

    Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/20/coronavirus-faq-in-ambito-penale